Art. 46.
(Procedimento sommario non cautelare).

      1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

      Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). - Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.
      Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
      Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.
      Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di

 

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istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.
      L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
      Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.
      Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
      L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.
      Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.
      In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.
      Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».